Istituto San Gaetano Milano - Opera Don Guanella
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Statuto Ex-Allievi

 
ASSOCIAZIONE DEGLI EX-ALLIEVI ED AMICI DELL'OPERA DON GUANELLA

 
STATUTO


TITOLO I  NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1
La Congregazione dei Servi della Carità, seguendo la volontà del Beato Luigi guanella, dà vuta all'Associazione Ex Allievi ed Amici per tutti coloro che sono stati educati nei suoi Istituti e per quelle persone che a contatto dello spirito e dell'attività dell'Opera don guanella, sono disposti a vivere secondo gli scopi e l'organizzazione della medesima.

Articolo 2
Sono membri effettivi coloro che, iscritti, partecipano attivamente alla vita dell'Associazione.

Articolo 3
L'Associazione ha come finalità:
a) Approfondire la propria fede e partecipare ai momenti di formazione
b) Essere al servizio della persona umana nel rispetto delle convinzioni religiose, culturali, sociali e politiche, al fine di realizzare una società più giusta
c) Promuovere azioni in favore delle categorie più bisognose
d) Vivere secondo lo stile di carità, comprensione, benevolenza e buon senso pratico del Beato Luigi Guanella
e) Creare la massima solidarietà fra gli Ex-Allievi ed Amici per la soluzione dei problemi e delle difficoltà materiali e
morali degli stessi
f) Collaborare alle iniziative suggerite dai Superiori Maggiori
g) Aiutare le Opere guanelliano in terra di Missione e in paesi del terzo Mondo

Articolo 4
L'Associazione Ex-Allievi ed Amici dell'Opera don guanella ha sede centrale presso la CASA MADRE DIVINA PROVVIDENZA via Tomaso Grossi 18, 22100 COMO

Articolo 5
L'Associazione si articola in Sezioni Locali che possibilmente abbiano sede presso una Istituzione dell'Opera don Guanella

Articolo 6
E' lasciato ad ogni membro dell'Associazione facoltà di aderire alla Sezione per lui più conveniente

Articolo 7
La durata dell'Associazione è illimitata


TITOLO II DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 8
L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:
a) Partecipazione agli scopi e iniziative della stessa
b) Osservanza delle norme statutarie e delle delibere regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione
c) Astensione dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione e alle attività esercitate dalla medesima
d) Versare la quota associativa fissata dalle rispettive Sezioni Locali

Articolo 9
Il socio effettivo ha diritto di:
a) Partecipare alle riunioni e alle attività di ogni Sezione
b) Votare per l'elezione del Consiglio della propria Sezione
c) Partecipare all'Assemblea della propria Sezione e all'Assemblea straordinaria dell'Associazione
d) Partecipare alla vita dell'Associazione e ricevere le informazioni della stessa
e) Approvare i Bilanci consuntivi e preventivi della propria Sezione


TITOLO III ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 10
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
a) Assemblea di Sezione
b) Consiglio di Sezione
c) Assemblea Nazionale
d) Consiglio Nazionale
e) Consiglio di Presidenza

Articolo 11
ASSEMBLEA DI SEZIONE
a) E' composta da tutti gli Ex-Alliervi ed Amici regolarmente iscritti
b) Si riunisce ordinariamente una volta all'anno per trattare temi inerenti alla vita della Sezione Locale e approvare il bilancio
c) Ogni sei anni elegge il Consiglio di Sezione

Articolo 12
CONSIGLIO DI SEZIONE
a) Le singole Sezioni dell'Associazione hanno un proprio Consiglio eletto in Assemblea, nella quale hanno diritto di voto tutti gli iscritti. Il Consiglio così eletto rimane in carica per sei anni, gli eletti possono essere riconfermati
b) Il Consiglio di Sezione è composto da un Presidente e quattro o più Consiglieri,(tra i quali vengono scelti il Segretario e il Cassiere) e da un Assistente Ecclesiastico
c) Il Consiglio di Sezione, in accordo con il proprio Assistente Ecclesiastico, si riunisce con regolare periodicità, possibilmente ogni mese, secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno sociale. Ad esso spetta elaborare il programma dei raduni e delle attività dell'Associazione Locale con l'obbligo di avvertire il Consiglio Nazionale
d) Il Consiglio di Sezione si impegna, durante l'anno, ad interessare gli Ex-Allievi ed Amici e gli Ospiti delle Case alle proprie iniziative e provvede a diffondere la propria opera sul territorio
e) Per poter conseguire le finalità proprie, l'Associazione Locale deve disporre di un proprio fondo economico.
Spetta al Consiglio mettere in atto tutte quelle iniziative che possano concorrere alla istituzione del fondo stesso. Dal fondo così costituito viene prelevato: quanto necessario alla vita dell'Associazione, quanto possa essere necessario per aiutare gli Ex-Allievi ed amici particolarmente bisognosi e una quota annua di contributo al Consiglio Nazionale. Dell'amministrazione di detto fondo è data esauriente relazione in sede di assemblea.

Articolo 13
ASSEMBLEA NAZIONALE
L'assemblea Nazionale è composta da tutti i membri dei Consigli di Sezione, con i rispettivi Assistenti Ecclesiastici, viene convocata dal Presidente del Consiglio di presidenza in via ordinaria ogni tre anni e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità previa approvazione del Consiglio nazionale. L'assemblea Nazionale può essere convocata in via straordinaria qualora venga richiesta dai due terzi dei suoi componenti.
Detta assemblea è legittimamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei Consiglieri e le in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.
Le delibere vengono approvate con la maggioranza semplice.

Articolo 14
COMPITI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
a) Stabilisce gli indirizzi dell'Associazione e ne verifica l'attuazione
b) Delibera sulla relazione presentata dal presidente e approvata dal Consiglio Nazionale
c) Provvede alle eventuali modifiche statutarie
d) Delibera su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto
e) L'assemblea Nazionale elegge il Collegio dei probiviri ed il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 15
CONSIGLIO NAZIONALE
1° Il Consiglio Nazionale è composto da:
a) Tutti i Presidenti delle Sezioni Locali
b) Un consigliere di ogni Sezione Locale
c) Un altro Consigliere per ogni sezione che abbia oltre 100 iscritti
d) Dal Superiore Generale come membro di diritto
e) Da due Assistenti Ecclesiastici designati dai Superiori dell'Opera don Guanella

2° IL CONSIGLIO NAZIONALE
a) Elegge il Consiglio di Presidenza
b) Stabilisce i programmi e le attività dell'Associazione
c) Controlla in modo generale le attività dell'Associazione e delle Sezioni Localiu, affinché non ci si discosti dagli scopi fissati dallo Statuto
d) Determina la quota che ogni Sezione Locale deve versare al Consiglio Nazionale
e) Delibera su accordi di collaborazione con altre Associazioni ed Enti
f) Conferisce e revoca eventuali cariche di rappresentanza
g) Delibera sul programma delle pubblicazioni
h) Propone eventuali modifiche statutarie
i) Stabilisce, dedotte le spese di gestione, la finalità da dare ai proventi delle quote raccolte
j) Convoca, di norma almeno una volta nel triennio, l'Assemblea straordinaria di cui all'art.13)
k) Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza effettiva della metà più uno dei suoi componenti. Le determinazioni vengono approvate a maggioranza semplice.
Il Consiglio Nazionale ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno nella sede che riterrà più opportuna

Articolo 16
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
1° Il Consiglio di Presidenza è formato da:
a) Un Presidente
b) Un Vicepresidente
c) Un Segretario
d) Un Tesoriere
e) Due Consiglieri
Fa parte del Consiglio anche un Religioso Guanelliano di cui all'art. 15, 1° e)
I membri di cui sopra vengono eletti dal Consiglio Nazionale, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

2° Rende esecutive le deliberazioni del Consiglio Nazionale
3° Delibera su questioni di urgenza assumendo le opportune indicazioni per la gestione dell'Associazione
4° Si riunisce almeno quattro volte all'anno presso una sede che riterrà opportuna
5° Provvede a raccogliere le quote sociali
6° Tiene i contatti con le Sezioni Locali
7° Decide a maggioranza dei suoi membri presenti nelle varie riunioni. (In caso di parità il voto del Presidente vale doppio)
8° Si preoccupa che l'Associazione Ex-Allievi ed Amici si diffonda e si consolidi anche in altre nazioni ove operano le Congregazioni Guanelliane


Articolo 17
IL PRESIDENTE
Il Presidente:
a) Ha la rappresentanza dell'Associazione ed è garante dell'operato stessa
b) Rimane in carica quanto il Consiglio Nazionale ed è rieleggibile
c) Presiede l'Assemblea Nazionale e le riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza
d) È responsabile con il Tesoriere e il Segretario della gestione finanziaria
e) Predispone la relazione annuale da presentare al Consigli nazionale
f) Assegna ai Consiglieri incarichi per l'amministrazione delle varie attività
g) In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente


Articolo 18
IL TESORIERE
Il Tesoriere dell'Associazione:
a) Ha l'incarico di amministrare i fondi in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio Nazionale
b) Redige il Bilancio preventivo e quello consuntivo secondo i tempi e le modalità indicate dal Consiglio di Presidenza
c) Mantiene aggiornati i libri contabili
d) È responsabile con il Presidente della gestione finanziaria dell'Associazione Nazionale nonché dei conti correnti bancari e/o postali con firma congiunta con il Presidente
e) Cura eventuali adempimenti fiscali

Articolo 19
IL SEGRETARIO
Il Segretario:
a) Svolge funzioni di raccordo a livello amministrativo tra le varie Sezioni
b) Tiene la corrispondenza, e relativo Protocollo, nonché il Registro dei Verbali
c) Spedisce le convocazioni per le riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Nazionale nonché dell'Assemblea Nazionale
d) Si preoccupa affinché gli elenchi degli Ex-Allievi ed Amici presso le Sezioni Locali siano aggiornati

Articolo 20
ASSISTENTE ECCLESIASTICO
L'Assistente Ecclesiastico
a) Rappresenta i Superiori e la Congregazione Guanelliano nel suo primario compito di Animatore Spirituale dell'Associazione
b) È garante e responsabile della fedeltà dell'Associazione allo spirito di don Guanella
c) Si fa portavoce insieme al Presidente delle esigenze e delle istanze dei membri dell'Associazione presso le Comunità Guanelliano
d) Assicura l'unità dello spirito associativo, stimola al dialogo e la collaborazione fraterna e promuove la formazione permanente
e) In particolare sviluppa e approfondisce i temi che di volta in volta vengono indicati in sede nazionale
f) Cura i sussidi per la formazione e l'animazione spirituale e culturale degli Ex-Allievi ed Amici

Articolo 21
COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI
1° Il Collegio dei Probiviri decide sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento; è organo di disciplina con compiti di richiamo agli Associati; si compone di due LAICI E UN Sacerdote, persone elette dall'Assemblea Nazionale. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico dell'Associazione.

2° Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione; provvede alla verifica dei Bilanci e dei Libri Contabili che presenterà al Superiore Generale; è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione.

3° Il mandato di carica sia dei Probiviri sia dei Revisori dei Conti è valido tre anni.

Articolo 22
NORME DI CARATTERE GENERALE
1° Le Sezioni Locali si impegnano a diffondere l'attività della propria Associazione Ex-Allievi ed Amici tramite i mezzi di informazione della Famiglia Guanelliano
2° L'Associazione ha una sua tessera di riconoscimento che viene consegnata ai membri tramite le Sezioni Locali
3° Giornate celebrative dell'Associazione sono:
- Festa liturgica del Fondatore
- Festa liturgica della Beata Chiara Bosatta
- Festa liturgica della Madonna della Provvidenza
4° A seguito della chiusura di una Sezione Locale gli elenchi e i beni di detta Sezione saranno consegnati alla Associazione Nazionale che provvederà ad inserirli in un'altra Sezione
5° Lo Statuto Nazionale deve essere adottato da tutte le Sezioni Locali

Articolo 23
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatti tutti i debiti e le responsabilità, sarà destinato, secondo la decisione del Superiore generale, a fini di carità.

Articolo 24
VALIDITA' DELLO STATUTO
Il presente Statuto, dal momento della sua approvazione, sostituisce ogni altro precednete Documento Statutario.

 
 

Como, Casa della Divina Provvidenza, 14 Settembre 1997



 

 







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