ASSOCIAZIONE DEGLI EX-ALLIEVI ED AMICI DELL'OPERA
DON GUANELLA
STATUTO
TITOLO I NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 1
La Congregazione dei Servi della Carità, seguendo la volontà
del Beato Luigi guanella, dà vuta all'Associazione Ex Allievi
ed Amici per tutti coloro che sono stati educati nei suoi Istituti e
per quelle persone che a contatto dello spirito e dell'attività
dell'Opera don guanella, sono disposti a vivere secondo gli scopi e
l'organizzazione della medesima.
Articolo 2
Sono membri effettivi coloro che, iscritti, partecipano attivamente
alla vita dell'Associazione.
Articolo 3
L'Associazione ha come finalità:
a) Approfondire la propria fede e partecipare ai momenti di formazione
b) Essere al servizio della persona umana nel rispetto delle convinzioni
religiose, culturali, sociali e politiche, al fine di realizzare una
società più giusta
c) Promuovere azioni in favore delle categorie più bisognose
d) Vivere secondo lo stile di carità, comprensione, benevolenza
e buon senso pratico del Beato Luigi Guanella
e) Creare la massima solidarietà fra gli Ex-Allievi ed Amici
per la soluzione dei problemi e delle difficoltà materiali e
morali degli stessi
f) Collaborare alle iniziative suggerite dai Superiori Maggiori
g) Aiutare le Opere guanelliano in terra di Missione e in paesi del
terzo Mondo
Articolo 4
L'Associazione Ex-Allievi ed Amici dell'Opera don guanella ha sede centrale
presso la CASA MADRE DIVINA PROVVIDENZA via Tomaso Grossi 18, 22100
COMO
Articolo 5
L'Associazione si articola in Sezioni Locali che possibilmente abbiano
sede presso una Istituzione dell'Opera don Guanella
Articolo 6
E' lasciato ad ogni membro dell'Associazione facoltà di aderire
alla Sezione per lui più conveniente
Articolo 7
La durata dell'Associazione è illimitata
TITOLO II DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Articolo 8
L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:
a) Partecipazione agli scopi e iniziative della stessa
b) Osservanza delle norme statutarie e delle delibere regolarmente adottate
dagli Organi dell'Associazione
c) Astensione dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti
dall'Associazione e alle attività esercitate dalla medesima
d) Versare la quota associativa fissata dalle rispettive Sezioni Locali
Articolo 9
Il socio effettivo ha diritto di:
a) Partecipare alle riunioni e alle attività di ogni Sezione
b) Votare per l'elezione del Consiglio della propria Sezione
c) Partecipare all'Assemblea della propria Sezione e all'Assemblea straordinaria
dell'Associazione
d) Partecipare alla vita dell'Associazione e ricevere le informazioni
della stessa
e) Approvare i Bilanci consuntivi e preventivi della propria Sezione
TITOLO III ORGANIZZAZIONE INTERNA
Articolo 10
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
a) Assemblea di Sezione
b) Consiglio di Sezione
c) Assemblea Nazionale
d) Consiglio Nazionale
e) Consiglio di Presidenza
Articolo 11
ASSEMBLEA DI SEZIONE
a) E' composta da tutti gli Ex-Alliervi ed Amici regolarmente iscritti
b) Si riunisce ordinariamente una volta all'anno per trattare temi inerenti
alla vita della Sezione Locale e approvare il bilancio
c) Ogni sei anni elegge il Consiglio di Sezione
Articolo 12
CONSIGLIO DI SEZIONE
a) Le singole Sezioni dell'Associazione hanno un proprio Consiglio eletto
in Assemblea, nella quale hanno diritto di voto tutti gli iscritti.
Il Consiglio così eletto rimane in carica per sei anni, gli eletti
possono essere riconfermati
b) Il Consiglio di Sezione è composto da un Presidente e quattro
o più Consiglieri,(tra i quali vengono scelti il Segretario e
il Cassiere) e da un Assistente Ecclesiastico
c) Il Consiglio di Sezione, in accordo con il proprio Assistente Ecclesiastico,
si riunisce con regolare periodicità, possibilmente ogni mese,
secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno sociale. Ad esso
spetta elaborare il programma dei raduni e delle attività dell'Associazione
Locale con l'obbligo di avvertire il Consiglio Nazionale
d) Il Consiglio di Sezione si impegna, durante l'anno, ad interessare
gli Ex-Allievi ed Amici e gli Ospiti delle Case alle proprie iniziative
e provvede a diffondere la propria opera sul territorio
e) Per poter conseguire le finalità proprie, l'Associazione Locale
deve disporre di un proprio fondo economico.
Spetta al Consiglio mettere in atto tutte quelle iniziative che possano
concorrere alla istituzione del fondo stesso. Dal fondo così
costituito viene prelevato: quanto necessario alla vita dell'Associazione,
quanto possa essere necessario per aiutare gli Ex-Allievi ed amici particolarmente
bisognosi e una quota annua di contributo al Consiglio Nazionale. Dell'amministrazione
di detto fondo è data esauriente relazione in sede di assemblea.
Articolo 13
ASSEMBLEA NAZIONALE
L'assemblea Nazionale è composta da tutti i membri dei Consigli
di Sezione, con i rispettivi Assistenti Ecclesiastici, viene convocata
dal Presidente del Consiglio di presidenza in via ordinaria ogni tre
anni e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità
previa approvazione del Consiglio nazionale. L'assemblea Nazionale può
essere convocata in via straordinaria qualora venga richiesta dai due
terzi dei suoi componenti.
Detta assemblea è legittimamente costituita con la presenza in
prima convocazione della metà più uno dei Consiglieri
e le in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi
numero di presenti.
Le delibere vengono approvate con la maggioranza semplice.
Articolo 14
COMPITI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
a) Stabilisce gli indirizzi dell'Associazione e ne verifica l'attuazione
b) Delibera sulla relazione presentata dal presidente e approvata dal
Consiglio Nazionale
c) Provvede alle eventuali modifiche statutarie
d) Delibera su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto
e) L'assemblea Nazionale elegge il Collegio dei probiviri ed il Collegio
dei revisori dei conti
Articolo 15
CONSIGLIO NAZIONALE
1° Il Consiglio Nazionale è composto da:
a) Tutti i Presidenti delle Sezioni Locali
b) Un consigliere di ogni Sezione Locale
c) Un altro Consigliere per ogni sezione che abbia oltre 100 iscritti
d) Dal Superiore Generale come membro di diritto
e) Da due Assistenti Ecclesiastici designati dai Superiori dell'Opera
don Guanella
2° IL CONSIGLIO NAZIONALE
a) Elegge il Consiglio di Presidenza
b) Stabilisce i programmi e le attività dell'Associazione
c) Controlla in modo generale le attività dell'Associazione e
delle Sezioni Localiu, affinché non ci si discosti dagli scopi
fissati dallo Statuto
d) Determina la quota che ogni Sezione Locale deve versare al Consiglio
Nazionale
e) Delibera su accordi di collaborazione con altre Associazioni ed Enti
f) Conferisce e revoca eventuali cariche di rappresentanza
g) Delibera sul programma delle pubblicazioni
h) Propone eventuali modifiche statutarie
i) Stabilisce, dedotte le spese di gestione, la finalità da dare
ai proventi delle quote raccolte
j) Convoca, di norma almeno una volta nel triennio, l'Assemblea straordinaria
di cui all'art.13)
k) Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza effettiva
della metà più uno dei suoi componenti. Le determinazioni
vengono approvate a maggioranza semplice.
Il Consiglio Nazionale ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno
nella sede che riterrà più opportuna
Articolo 16
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
1° Il Consiglio di Presidenza è formato da:
a) Un Presidente
b) Un Vicepresidente
c) Un Segretario
d) Un Tesoriere
e) Due Consiglieri
Fa parte del Consiglio anche un Religioso Guanelliano di cui all'art.
15, 1° e)
I membri di cui sopra vengono eletti dal Consiglio Nazionale, rimangono
in carica tre anni e sono rieleggibili.
2° Rende esecutive le deliberazioni del Consiglio Nazionale
3° Delibera su questioni di urgenza assumendo le opportune indicazioni
per la gestione dell'Associazione
4° Si riunisce almeno quattro volte all'anno presso una sede che
riterrà opportuna
5° Provvede a raccogliere le quote sociali
6° Tiene i contatti con le Sezioni Locali
7° Decide a maggioranza dei suoi membri presenti nelle varie riunioni.
(In caso di parità il voto del Presidente vale doppio)
8° Si preoccupa che l'Associazione Ex-Allievi ed Amici si diffonda
e si consolidi anche in altre nazioni ove operano le Congregazioni Guanelliane
Articolo 17
IL PRESIDENTE
Il Presidente:
a) Ha la rappresentanza dell'Associazione ed è garante dell'operato
stessa
b) Rimane in carica quanto il Consiglio Nazionale ed è rieleggibile
c) Presiede l'Assemblea Nazionale e le riunioni del Consiglio Nazionale
e del Consiglio di Presidenza
d) È responsabile con il Tesoriere e il Segretario della gestione
finanziaria
e) Predispone la relazione annuale da presentare al Consigli nazionale
f) Assegna ai Consiglieri incarichi per l'amministrazione delle varie
attività
g) In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni vengono esercitate
dal Vicepresidente
Articolo 18
IL TESORIERE
Il Tesoriere dell'Associazione:
a) Ha l'incarico di amministrare i fondi in conformità agli indirizzi
espressi dal Consiglio Nazionale
b) Redige il Bilancio preventivo e quello consuntivo secondo i tempi
e le modalità indicate dal Consiglio di Presidenza
c) Mantiene aggiornati i libri contabili
d) È responsabile con il Presidente della gestione finanziaria
dell'Associazione Nazionale nonché dei conti correnti bancari
e/o postali con firma congiunta con il Presidente
e) Cura eventuali adempimenti fiscali
Articolo 19
IL SEGRETARIO
Il Segretario:
a) Svolge funzioni di raccordo a livello amministrativo tra le varie
Sezioni
b) Tiene la corrispondenza, e relativo Protocollo, nonché il
Registro dei Verbali
c) Spedisce le convocazioni per le riunioni del Consiglio di Presidenza,
del Consiglio Nazionale nonché dell'Assemblea Nazionale
d) Si preoccupa affinché gli elenchi degli Ex-Allievi ed Amici
presso le Sezioni Locali siano aggiornati
Articolo 20
ASSISTENTE ECCLESIASTICO
L'Assistente Ecclesiastico
a) Rappresenta i Superiori e la Congregazione Guanelliano nel suo primario
compito di Animatore Spirituale dell'Associazione
b) È garante e responsabile della fedeltà dell'Associazione
allo spirito di don Guanella
c) Si fa portavoce insieme al Presidente delle esigenze e delle istanze
dei membri dell'Associazione presso le Comunità Guanelliano
d) Assicura l'unità dello spirito associativo, stimola al dialogo
e la collaborazione fraterna e promuove la formazione permanente
e) In particolare sviluppa e approfondisce i temi che di volta in volta
vengono indicati in sede nazionale
f) Cura i sussidi per la formazione e l'animazione spirituale e culturale
degli Ex-Allievi ed Amici
Articolo 21
COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI
1° Il Collegio dei Probiviri decide sull'interpretazione dello Statuto
e del Regolamento; è organo di disciplina con compiti di richiamo
agli Associati; si compone di due LAICI E UN Sacerdote, persone elette
dall'Assemblea Nazionale. La carica di Proboviro è incompatibile
con qualsiasi altro incarico dell'Associazione.
2° Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione contabile
ed amministrativa dell'Associazione; provvede alla verifica dei Bilanci
e dei Libri Contabili che presenterà al Superiore Generale; è
composto da tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale. La carica di
Revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione.
3° Il mandato di carica sia dei Probiviri sia dei Revisori dei
Conti è valido tre anni.
Articolo 22
NORME DI CARATTERE GENERALE
1° Le Sezioni Locali si impegnano a diffondere l'attività
della propria Associazione Ex-Allievi ed Amici tramite i mezzi di informazione
della Famiglia Guanelliano
2° L'Associazione ha una sua tessera di riconoscimento che viene
consegnata ai membri tramite le Sezioni Locali
3° Giornate celebrative dell'Associazione sono:
- Festa liturgica del Fondatore
- Festa liturgica della Beata Chiara Bosatta
- Festa liturgica della Madonna della Provvidenza
4° A seguito della chiusura di una Sezione Locale gli elenchi e
i beni di detta Sezione saranno consegnati alla Associazione Nazionale
che provvederà ad inserirli in un'altra Sezione
5° Lo Statuto Nazionale deve essere adottato da tutte le Sezioni
Locali
Articolo 23
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale. In caso di scioglimento,
il patrimonio dell'Associazione, soddisfatti tutti i debiti e le responsabilità,
sarà destinato, secondo la decisione del Superiore generale,
a fini di carità.
Articolo 24
VALIDITA' DELLO STATUTO
Il presente Statuto, dal momento della sua approvazione, sostituisce
ogni altro precednete Documento Statutario.
Como, Casa della Divina Provvidenza, 14 Settembre 1997